SCIOGLIMENTO
Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.