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Legislazione Vigente

Legge regionale 21 luglio 2004, n.12

<<Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali.>>

II Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1

(Finalità)

La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.

Art. 2

(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)

  1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
  2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma I, lett. c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto a un'associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale dell’associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.
  3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari di primo grado.
  4. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l’affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.
  5. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso |'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
  6. In caso di comprovata necessita, l’ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione.

Note

Nota all’art. 2, comma 1 e 2:

 La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", è pubblicata nella G.U. 19 aprile 2001, n. 91. Si riporta il testo dell’ art 3, comma 1, lett. c):

<<Art. 3.

Modiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell‘articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

Omissis;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all‘aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

Omissis.>>.

Data a Perugia, addì 21 luglio 2004


COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 DEL 23.07.2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale n. 68 del 31.05.2012;

Premesso che:

- è attualmente in vigore anche se più volte modificato il regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera del 23.12.1937;

Considerato che:

- Detto Regolamento non disciplina, stante la sua anzianità, il procedimento di dispersione delle ceneri;

- Risulta opportuno modificare il vigente regolamento di polizia mortuaria attraverso l’introduzione di una specifica disciplina per la dispersione delle ceneri inserendo nel corpo del regolamento vigente l’art. 57 bis avente il seguente contenuto:

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, |’Ufficiale dello stato civile trasmette a quest’ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.

Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo una delle seguenti modalità

  1. Disposizione testamentaria del defunto;
  2. Iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  3. Dichiarazione autografa del defunto;
  4. Dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale. 

E’ esclusa la possibilità di presentazione da parte dei familiari di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito alla circostanza di essere a conoscenza della volontà del defunto in merito alla succitata dispersione.

E’ consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso |’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.

La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o dei convivente 0 dei familiari aventi diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Può essere eseguita:

  1. Nel cinerario appositamente predisposto all’interno del cimitero e munito di apposita indicazione e nel giardino delle rimembranze, alla presenza di personale incaricato che annota l'operazione nel Registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/1990;
  2. In natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti preposti alla cura dell’ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l’idoneità della balneazione;
  3. In aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestato, e non può dare luogo ad attività di lucro.

L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dai defunto nonché l’abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.

L’incaricato e tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione è altresì vietata:

  1. Nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.m.i.i. (Nuovo codice della strada);
  2. Nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
  3. In tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.

La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all’Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Umbria, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia dei verbale delle operazioni eseguite.

La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

La predetta disposizione e in linea con quanto previsto in materia di dispersione delle ceneri dall’art. 2 della L.R. Umbria n. 12 dei 21 Luglio 2004 e con |’art. 9 delle linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di Polizia Mortuaria approvati con atto della Giunta Regionale n. 603 del 30 Marzo 2005 e ne costituisce fedele attuazione ed e conforme alla Legge 130/2001.