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REGOLAMENTO

Premessa

L‘Associazione per la Cremazione di Perugia, in attuazione dello Statuto approvato con Decreto del Presidente della Regione n° 287/1989 e 5352/12 ed in vista dei nuovi impegnativi compiti che deriveranno dalla nuova normativa nazionale, ha ritenuto di doversi dotare del presente Regolamento, che integra e precisa i dettami del citato Statuto, al quale esplicitamente si richiama e del quale si propone di attuare lo spirito e le finalità.

Resta ovviamente inteso che il presente Regolamento non intende e non può in alcun modo innovare o modificare lo Statuto e che, ove si riscontrasse contrasto o difformità, lo Statuto non potrebbe che prevalere sul Regolamento.

Art. 1

  1. I soci dell‘Associazione si distinguono in fondatori e ordinari.
  2. I soci fondatori sono quelli cha hanno partecipato alla fondazione dell‘Associazione. Sono equiparati ai soci fondatori coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione stessa.
  3. I soci ordinari hanno tutte le prerogative e godono di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza all'Associazione, con la sola esclusione dei diritti previsti dal presente Regolamento o deliberati dall‘Assemblea appositamente per i soci fondatori.
  4. In caso di morosità del socio l'appartenenza all'Associazione è sospesa. Essa può essere pienamente recuperata versando quanto dovuto; in caso di decesso del socio moroso gli eredi dovranno sanare la morosità del defunto versando quanto dovuto. Il socio moroso non gode di alcun diritto. Qualora la morosità si protragga per oltre un anno il socio moroso potrà essere escluso dall‘Associazione, a norma dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
  5. A norma dell'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, la qualità di socio si perde per dimissioni volontarie.
  6. La qualità di socio si perde anche in caso di:

Art. 2
   - Protratta morosità
   - Provata manifestazione di dissenso dalla scelta di essere cremati e/o di cessata condivisione dei principi e degli ideali dell'Associazione.

In ogni caso la perdita della qualità di socio avviene solo previa apposita deliberazione dei Consiglio. Di tale delibera verrà data comunicazione all'interessato, che potrà presentare ricorso ai sensi e con la procedura di cui all'art. 25 dello Statuto dell‘Associazione.

  1. In nessun caso la perdita della qualità di socio da diritto al rimborso di quote già versate né a pretese sul patrimonio dell‘Associazione.
  2. II socio moroso rimane obbligato al versamento di quanto dovuto fino alia data di dichiarazione di esclusione dall’Associazione per morosità deliberata dai Consiglio ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 3

  1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere dall'Associazione, all'atto della cremazione, l'urna che dovrà contenere le proprie ceneri.
  2. Tutti i soci hanno diritto all’inumazione delle proprie ceneri nell'apposito sepolcro dell'Associazione, sito nel cimitero monumentale di Perugia.

Art. 4

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti in ordine alla partecipazione all'Assemblea ed all'elettorato attivo e passivo.
  2. Tali diritti non sono riconosciuti ai soci morosi. Essi possono partecipare all'Assemblea solo se versano quanto dovuto; tale versamento può avvenire anche all’inizio della riunione dell'Assemblea.

Art. 5

II Consiglio, secondo il disposto dell'Art. 15 dello Statuto dell'Associazione, fissa annualmente con apposita delibera l'importo della quota sociale che dovrà essere versata dai soci.

Art. 6

Le qualità di consigliere, di revisore e di proboviro sono incompatibili fra loro.