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AMMINISTRAZIONE

Art. 13

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di nove membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alia prima Assemblea annuale.

Art. 14

II Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 15

II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

II Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 17

II Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza pub esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice-Presidente esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o di grave impedimento dichiarato dal Consiglio.